DECISIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA
del 5 giugno 2003
che autorizza l'immissione sul mercato del «Succo di Noni»
(succo del frutto della Morinda citrifolia L.) in qualità di nuovo prodotto alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97
del Parlamento Europeo e del Consiglio
[notificata con il numero C(2003) 1789] (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede) (2003/426/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari (1), in particolare l'articolo 7, vista la richiesta presentata il 25 aprile 2000 alle competenti autorità del Belgio relativa all'immissione sul mercato del «succo di noni» (succo del frutto della Morinda citrifolia L.) in qualità di nuovo prodotto alimentare,vista la relazione valutativa preliminare elaborata dalle autorità competenti del Belgio, considerando quanto segue:
(1) Nella relazione valutativa preliminare del competente organo belga si è giunti alla conclusione che era necessaria una valutazione supplementare.
(2) La Commissione ha trasmesso la relazione preliminare a tutti gli Stati membri il 18 settembre 2001.
(3) In data 4 dicembre 2001 è stato chiesto al comitato scientifico per i prodotti alimentari (SCF) di fornire una valutazione supplementare. Nel suo parere del 4 dicembre 2002 l'SCF è giunto alla conclusione che il «succo di noni» risulta accettabile ai livelli di assunzione osservati. Il comitato ha inoltre constatato che i dati forniti e le informazioni disponibili non costituivano la prova di particolari effetti benefici del «succo di noni» superiori a quelli di altri succhi di frutta.
(4) Le disposizioni fornite nella presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sulla catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il «succo di noni» (succo del frutto della Morinda citrifolia L.) può essere commercializzato nella Comunità Europea in qualità di nuovo ingrediente alimentare da utilizzarsi nelle bevande pastorizzate a base di frutta.
Articolo 2
Il termine «Succo di Noni» o «succo della Morinda citrifolia» è indicato sull'etichetta del prodotto in quanto tale, ovvero nell'elenco degli ingredienti di bevande a base di frutta dei prodotti alimentari che lo contengono conformemente alla direttiva.
2001/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2).
Fatto a Bruxelles, il 5 giugno 2003.
Per la Commissione - David BYRNE Membro della Commissione
12.6.2003 L 144/12 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT
(1) GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1. (2) GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29. pagina successiva |